La Sicilia, 30 Luglio 2008, Cronache di Caltanissetta e provincia

IL TAR DI PALERMO HA ACCOLTO IL RICORSO DELL’INPA contro l’Ato Ambiente CL1 e la società a cui è stato aggiudicato l’appalto

Caccia agli evasori Tarsu, la gara d’appalto è da rifare

Dovrà essere ripetuta la gara di appalto bandita dall’Ato Ambiente Cl 1 di Caltanissetta per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle evasioni e delle elusione da parte degli utenti chiamati a pagare la Tarsu (e che prevedeva un aggio, che è la percentuale dovuta all’esattore, a base d’asta del 25%), della “bonifica” della banca dati (con un aggio del 9%) e della riscossione coattiva (con un del 10%). Il tribunale amministrativo regionale di Palermo ha infatti accolto il ricorso presentato dall’Inpa Spa di Roma (difesa dall’avv. Salvatore Forello di Palermo) contro l’associazione temporanea di impresa costituita tra la “Aipa” di Milano e la “A&B SpA” (difesa dagli avvocati Giuseppe Mazzarella, Maurizio Zoppolato e Marco Napoli di Palermo) e l’Ato Ambiente di Caltanissetta (difeso dall’avv.
   Giuseppe Panepinto) che ha chiesto l’annullamento della gara completata nel febbraio scorso e vinta appunto dalla “Aipa”. La sentenza, che costringerà l’Ato Ambiente CL1 a rivedere i suoi progetti attuativi, è stata emessa dai giudici Calogero Adamo (presidente), Nicola Maisano (estensore) e Maria Cappellano (referendario).
   Per l’Ato Ambiente CL1 potere individuare al più presto gli evasori e e gli elusori ed indurli a pagare la Tarsu è un obiettivo particolarmente importante al fine di introitare del denaro “fresco” e destinarlo poi ai propri dipendenti che assicurano i servizi riguardanti la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
   Rilevante anche le caratteristiche economiche previste dalla gara che indicavano in cinque anni il periodo di durata del contratto dell’appalto, che doveva essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con un punteggio attribuibile dalla commissione giudicatrice presieduta dal responsabile del servizio Tarsu Antonino Muratore dell’Ato Ambiente alle ditte partecipanti per un massimo di 25 punti) e della progettualità tecnica (con un punteggio massimo di 75 punti).
   E qui sono insorte le questioni e le perplessità che hanno indotto l’Inpa Spa, rappresentata dalla signora Nadia Martines (direttore generale della società che assieme ad altre nove concorrenti ha partecipato alla gara di appalto), dapprima a protestare durante le fasi di svolgimento della gara di appalto (durante le quali indicò pure con anticipo il fatto che alla fine ad aggiudicarsi la gara sarebbe stata l’Aipa, come poi è realmente accaduto) e poi a presentare ricorso al Tar Sicilia.
   I giudici adesso hanno ritenuto discriminante il fatto che per “la progettualità tecnica” il bando potesse prevedere una attribuzione di punteggio così alta (sino a 75 punti), per cui la ditta che l’avesse avuto assegnato avrebbe - quasi automaticamente - vinto la gara di appalto, anche se l’offerta economica al ribasso non era per l’Ato molto vantaggiosa.
   Insomma secondo i giudici del Tar di Palermo questo criterio in pratica assegnerebbe ai componenti della Commissione della gara di appalto un “potere” di giudizio eccessivo e non sempre favorevole allo stesso Ato Ambiente (che, assieme agli utenti, potrebbe invece beneficiare maggiormente dell’applicazione del criterio che privilegia il maggior ribasso).
   «Una scelta siffatta - si legge ancora nella sentenza che riprende quanto già affermato dal punto di vista giuridico dal Consiglio di Stato appare illogica e contraddittoria, finendo per svilire ingiustificatamente una delle voci principali previste per l’assegnazione dei punteggi e potendo produrre, inoltre, una situazione per cui già l’esito delle operazioni necessarie per l’assegnazione del punteggio all’offerta tecnica la commissione giudicatrice potrebbe essere in grado di definire, sostanzialmente, l’esito della gara. Assegnando infatti alla migliore offerta tecnica un punteggio ottimale (sino a 75 punti) ed alle altre ditte partecipanti punteggi inferiori di oltre dieci punti, si perverrebbe alla individuazione del vincitore in una situazione in cui la portata dell’offerta economica finirebbe per manifestarsi come del tutto ininfluente ai fini del risultato finale».
   L’Ato Ambiente CL1 sembra adesso orientato ad appellare la sentenza del Tar Sicilia.

GIUSEPPE SCIBETTA



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