La Sicilia, 02 Marzo 2006, Cronache di Caltanissetta e provinciaPer il termovalorizzatore di Milena la «patata» a RomaMILENA. Una imprevedibile svolta si registra nel giudizio davanti al Tar di Palermo tra il Comune di Milena (difeso dall’avv. Antonio Campione) da una parte e il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti, il presidente della Regione Totò Cuffaro dall’altra, per la realizzazione di un termovalorizzatore nella zona del Platani alla quale il Comune dei Villaggi s’è opposto.Al riguardo, dopo l’ordinanza del dicembre scorso con la quale il Tar, nel respingere l’eccezione di inammissibilità proposta dalla società incaricata di costruire l’impianto, ordinando al commissario la produzione di atti dai quali, secondo il Comune di Milena, si poteva evincere l’illegittimità dell’ordinanza che aveva disposto la costruzione del termovalorizzatore, il Comune si preparava a chiedere la nomina di un commissario ad acta per far consegnare i documenti al collegio giudicante, attesa l’inerzia del commissario stesso. La recente entrata in vigore della legge 21/2006, che ha convertito un decreto legge che sembrava abbandonato a seguito dello scioglimento delle Camere, ha tuttavia spostato retroattivamente la competenza ad esaminare tutte le cause in materia di ordinanze commissariali relative allo smaltimento dei rifiuti al Tar Lazio. La conseguenza è che i ricorsi proposti dai Comuni italiani in cui la materia dello smaltimento dei rifiuti è gestito da un commissario governativo, diventano improcedibili e vanno perciò riproposti nuovamente davanti al Tar del Lazio. Una decisione, quest’ultima, che non è stata ben accolta da quei comuni, compreso Milena, i cui processi, a loro parere, sembravano poter prendere una piega a loro favorevole. Numerosi avvocati amministrativi siciliani che difendono i Comuni, hanno preannunciato un’eccezione di incostituzionalità: la norma che prevede il trasferimento della competenza al Tar del Lazio della specifica materia, a loro dire, sarebbe in contrasto con l’articolo 23 dello Statuto Siciliano che prevarrebbe sulla legge 21/2006 in quanto approvato con legge costituzionale, mentre il secondo ha natura di legge ordinaria, e quindi sarebbe di rango inferiore. Carmelo Lo Curto |